SENTENZA SUI RIDUTTORI DI CALIBRO Nr. 742/93 Reg. Gen. App.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza sezione penale composta dai magistrati
Dr. V. Di Mauro, Presidente
Dr. S. Merz, Consigliere, estensore
Dr. A. ???? , Consigliere
SENTENZA
nel procedimento penale contro
(OMESSO) ****
IMPUTATO
del delitto di cui all'art. 23 L. 110/1975, 3 e 4 comma perché nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso deteneva e portava in luogo pubblico un completo per la riduzione di calibro (da 39 a 22) marca Lothar Walther sprovvisto di numero di matricola che applicava alla propria pistola Smith & Wesson mod. 67 cal. 38 s. In Belluno il 4 agosto 1990
Difeso dall'avv. Ferruccio Rovelli del foro di Belluno
Avverso la sentenza del Tribunale di Belluno in data 12-2-1993 n. 39, con la quale si decideva: "Visto l'art. 530 C.P.P. assolve Depase *** dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste".
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 12-2-1993 il Tribunale di Belluno assolveva Depase *** dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Il Pubblico Ministero proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza.
All'odierna udienza dibattimentale, resa la relazione, le parti concludevano come da verbale in atti.
Su conforme richiesto del Procuratore Generale e della Difesa va confermata la sentenza impugnata. Deve infatti ritenersi che il meccanismo in questione costituisce un riduttore di calibro e non una canna intercambiabile: il riduttore non aumenta la potenzialità di offesa ma consente l'utilizzazione di cartucce cal. 22 destinate al tiro sportivo.
PQM
Conferma l'impugnata sentenza e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.
Venezia 1-6-2001